Leggi e normative

Le leggi e le normative italiane che riguardano il mondo dei generatori a legna sono svariate "qui" trovate l'elenco completo ma è necessaria una precisazione, non tutte le normative sono obbligatorie, alcune definite consensuali sono di libera adesione altre contenute nelle leggi a seguito del decreto attuativo lo diventano, ad esempio la UNI 10683 che indica come installare correttamente un generatore di calore alimentato a legna è una normativa non obbligatoria la UNI CIG 7129 e una normativa obbligatoria poichè contenuta nella legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti.

E' prassi comune eseguire l'installazione a norma anche se non abbligatoria, in caso di contestazione il giudice farà riferimento appunto alle norme esistenti o a quelle compatibili più affini sia italiane che estere, ecco un breve riassunto delle principali e poi il testo di alcune leggi.

La UNI 10683 pubblicata nel 1998 e sottoposta a revisione nel novembre 2005, riguarda la corretta installazione dei camietti stufe e barbique con potenza inferiore ai 35 KW.
Fornisce indicazioni per tutti gli aspetti riguardanti la posa in opera, dalla compatibilità dell'impianto fumario alla protezione delle superfici a contatto o adiacenti al generatore, ad eventuali collegamenti elettrici ed idraulici, alla presa d'aria, alle caratteristiche del collegamento tra il generatore e la canna fumaria, per quest'ultimo in particolare specifica il divieto di utilizzare tubi flessibili corrugati o doppia parete corrugato/liscio.
Ed infine è richiesto che l'installatore rilasci al cliente una documentazione complementare al libretto d'uso e manutenzione che viene fornito da produttore, con aggiunta di foto od indicazioni per quelle modifiche sui generatori che si fossero rese necessarie.
Questa normativa è utilissima perchè stabilisce regole chiare per una corretta installazione, certo non propone le soluzioni più economiche ma mette al riparo da futuri inconvenienti che spesso si rivelano assai piu costosi del risparmio iniziale...

UNI 10847 è una normativa che indica le modalita i tempi e le procedure per la manutenzione e controllo degli impianti fumari singoli al servizio delle abitazioni, è dedicata agli operatori del settore.

UNI- CIG 7129 è una normativa contenuta nella legge 46/90 che regola la sicurezza degli impianti, è obbligatoria e quindi di libera consultazione, la parte che tratta le canne fumarie si riferisce esclusivamente ai combustibili gassosi, tuttavia è stata presa come riferimento dalle successive normative ( UNI 10683) per quel che riguarda il dimensionameto con la specifica norma UNI 9615 la posizione e la tipologia del comignolo.

Esistono anche le cosidette "norme di prodotto" dedicate agli addetti ai lavori, in particolare la UNI 10443 del 2000 introduce l'utilizzo di una targa da apporre alla base dell'impianto fumario che tramite una codificazione ne riassuma le caratteristiche cosichè ad esempio un'installatore sappia con precisione  se quell'impianto è adeguato al tipo di generatore che il cliente ha richiesto.

 

DAL SITO http://www.alfredoneri.com

 Estratti dalle norme attualmente in vigore circa la costruzione, l'installazione e l'eventuale collaudo delle canne fumarie. La discontinuità nella numerazione degli articoli e dei commi di alcune leggi riportate, deriva dall'eliminazione degli argomenti non strettamente pertinenti.

 

Legge n. 615/1966 e relativo D.P.R. 22 Dicembre 1970 n. 1391

Legge 5 marzo 1990 n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti

D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 in attuazione legge n.10 risparmio energetico  

CTI-UNI 8364 febbraio 1984

CTI-UNI 9731 giugno 1990

CTI-UNI 9615 dicembre 1990

CTI-UNI 7129 gennaio 1992

 

D.P.R. 22 Dicembre 1970 n. 1391

Regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1966 n. 615, recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.

 

1. - Campo d’applicazione

 1.1. - Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 kcal/h (...)

1.2. - Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici di cui al precedente comma, quelli aventi le seguenti destinazioni:

a) riscaldamento di ambienti

b) riscaldamento di acqua per utenze civili;

c) cucine - lavaggio stoviglie - sterilizzazioni e disinfezioni mediche;

d) lavaggio biancheria e simili;

e) distruzione rifiuti (fino a 1 tonnellata/giorno);

f) forni da pane e forni di altre imprese artigiane;

(...)

3. - Terminologia

3.1 Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

 Accesso – Vano nelle pareti delimitanti un ambiente, destinato al passaggio di' persone o di cose.

Aria comburente – Aria atmosferica che interviene nel processo di combustione.

Bocca del camino – Sezione terminale retta dal camino.

Bruciatore – Dispositivo che consente di bruciare combustibili liquidi, gassosi o solidi macinati, previo mescolamento con aria comburente.

Camera di calma – Dispositivo atto a separare dai fumi, essenzialmente per effetto della forza di gravità, le particelle in essi contenute.

Camini – Porzioni ascendenti dei canali da fumo atte a determinare un tiraggio naturale nei focolari ed a scaricare i prodotti della combustione nell'atmosfera.

Canali da fumo – Insieme delle canalizzazioni attraversate dai fumi prodotti dalla combustione.

Cenere – Residui solidi della combustione completa di sostanze combustibili.

Ciclone – Dispositivo atto a separare dai fumi, per effetto della forza centrifuga, le particelle in essi contenute.

Combustibili - Sostanze atte a mantenere una combustione in presenza di aria atmosferica. Combustione – Processo di ossidazione con formazione di fiamma e sviluppo di calore.

Concentrazione - Quantità di sostanze solide, liquide o gassose contenute in un volume unitario di gas riferito a determinate condizioni di temperature e di pressione.

Conduttore di impianto termico non automatico - Persona munita di patentino che, anche se presente presso l'impianto in modo non continuativo, provvede direttamente all'insieme degli interventi e delle regolazioni rivolte ad assicurare la corretta combustione nel o nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.

Conduttore di impianto termico automatico- Persona munita di patentino che, anche se presente solo saltuariamente, è tecnicamente in grado di effettuare interventi sui dispositivi automatici di un impianto termico al fine di assicurare la corretta combustione nel o nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alle richieste di calore. L’accensione e lo spegnimento di un impianto avente potenzialità non superiore a 600.000 Kcal/h non richiedono l'intervento del conduttore.

Conduzione di un impianto termico – Insieme di tutte le operazioni occorrenti per mantenere in funzione un impianto termico.

Depuratore di fumi – Dispositivo atto a trattare fumi ed emissioni in genere al fine di ricondurre la composizione entro determinati limiti.

Emissioni – Prodotti che comunque vengono immessi nell'atmosfera,

Focolare o camera di combustione – Parte di un impianto termico nella quale brucia il combustibile. Ogni focolare costituisce una unità termica.

Fumi – Prodotti della combustione, immessi nell'atmosfera.

Griglia - Dispositivo statico o mobile che consente di bruciare combustibili solidi nei focolari assicurandone il contatto con l'aria comburente, e lo scarico delle ceneri.

Impianto termico - Installazione in una parte della quale si verifichi un processo di combustione entro una o più camere comunicanti in modo permanente con l'atmosfera.

Impianto termico automatico - Impianto termico nel o nei focolari del quale l'accensione, lo spegnimento o la regolazione della fiamma possa normalmente avvenire anche senza interventi manuali

Inquinamento atmosferico - Stato dell'aria atmosferica conseguente all’immissione nella stessa di sostanze di qualsiasi natura in misura e condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati

Locale per combustibili - Ambiente specificatamente destinato a contenere solidi o liquidi da impiegare in impianti termici.

Locale per focolari - Ambiente specificamente destinato a contenere apparecchiature nelle quali si svolgono i processi di combustione.

Mitria o comignolo - Dispositivo posto alla bocca del camino, atto a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione nell'atmosfera.

Misura dell'inquinamento atmosferico -Rilevamento della concentrazione delle sostanze derivate da emissioni per un intervallo di tempo definito ed in un punto dell'aria atmosferica.

Potenzialità di un impianto termico - Quantità di calore che può essere sviluppata in un'ora nella o nelle camere di combustione di un impianto termico.

Registro - Dispositivo inserito in una sezione dei canali da fumo che consente di regolare il tiraggio. Serbatoio - Recipiente idoneo al contenimento di combustibile liquido.

Sezione dei canali da fumo - Area della sezione retta minima dei canali da fumo.

Tiraggio - Movimentazione dei fumi prodotti da un focolare.

Tiraggio forzato Tiraggio attivato per effetto di un dispositivo meccanico attivo, inserito sul percorso dell'aria o dei fumi.

Tiraggio naturale - Tiraggio determinato da un camino unicamente per effetto della differenza di densità esistente tra i fumi (caldi) e l'aria atmosferica circostante.

Trasformazione di un impianto termico - Modifica dell'impianto termico che comporti, anche a parità di qualità di combustibile usato, un aumento della potenzialità termica dell'impianto, ovvero, a parità di quest'ultima, una variazione del volume dei fumi non inferiore al 20 per cento.

Velocità dei fumi - Velocità che si riscontra in un punto di una determinata sezione retta dei canali da fumo.

Viscosità - La viscosità è la proprietà dei fluidi di opporsi al moto relativo delle loro particelle

 

6. - Camini

6.1 Ogni impianto termico deve disporre di uno o più camini, ai quali non potrà essere collegato alcun altro impianto od installazione, tali da assicurare un regolare smaltimento dei fumi prodotti.

 6.2 L'afflusso dell'aria nei focolari e lo smaltimento dei fumi possono essere attivati dal tiraggio naturale dei camini o da mezzi meccanici.

 6.3. – E’ ammesso che più focolari scarichino nello stesso camino solo se situati nello stesso locale. In questo caso i focolari dovranno immettere in un collettore di sezione pari ad una volta e mezza quella del camino e dovranno essere dotati ciascuno di propria serranda di intercettazione, distinta dalla valvola di regolazione del tiraggio.

 6.4 E' consentita l'installazione di più camini affiancati, anche di sezioni diverse, con funzionamento indipendente o abbinato ottenuto per mezzo di serrande di intercettazione opportunamente disposte, a servizio di un medesimo impianto.

 6.5 Salvo quanto stabilito al successivo comma undicesimo, la sezione utile e l'altezza dei camini a tiraggio naturale devono essere correlate tra loro dalla formula seguente:

in cui S è l'area della sezione retta del camino misurata in cmq, R è la potenzialità dei focolari serviti misurata in Kcal/h, H è l'altezza del camino misurata in metri fra il piano orizzontale mediano della fiamma e lo sbocco del camino nell'atmosfera, diminuita come appresso indicato, K è un coefficiente pari a 0,03 nel caso di combustibili solidi e 0,024 nel caso di combustibili liquidi. (Questo metodo di calcolo è stato superato dalla norma UNI 9615)

 6.6 Le sezioni, determinate come detto, dovranno essere incrementate almeno del: 50% nel casi di impiego di lignite o torba; 25% nel caso di impiego di carboni da vapore a lunga fiamma; 10% per ogni 500 m. di altitudine della località sul livello del mare.

 6.7 E comunque ammessa l'adozione di elementi prefabbricati aventi sezione commerciale superiore fino al 30% o inferiore fino al 10% del valore risultante dalle determinazioni anzidette.

 6.8 La sezione minima non dovrà essere in nessun caso inferiore a 220 cmq.

 6.9 Nel caso di camini aventi sezione diversa da quella circolare, il rapporto fra gli assi principali ortogonali della sezione retta non deve essere superiore a 1,50. Non sono permessi camini a sezione triangolare.

 6.10 Il valore H da introdurre nella formula I) è dato dall'altezza di costruzione dei camini diminuita come segue:

 a) delle perdite di carico proprie dell'apparecchio di cui fa parte il focolare servito, espresse in millimetri di colonna d'acqua, nella misura di un metro per ogni mm. d'acqua;

b) di m. 0,50 per ogni cambiamento di direzione o T; di m. 0,50 per ogni cambiamento di sezione; di m. 1,00 per ogni metro di sviluppo con andamento suborizzontale.

 6.11 I camini a servizio di focolari con potenzialità uguale o superiore ad 1.000.000 di Kcal/h, i camini a tiraggio forzato nonché quelli per i quali i progettisti non ritengono di poter applicare la formula I) dovranno essere progettati con uno dei metodi di calcolo che tengano conto delle perdite di carico effettive e delle più sfavorevoli condizioni meteorologiche che possano verificarsi localmente. L'efficacia dei camini così progettati agli effetti del tiraggio dovrà essere verificata all'atto del collaudo dell'impianto per le diverse condizioni di funzionamento del focolare dall'avviamento fino alla massima potenzialità.

 6.12. - I cambiamenti di sezione ed i cambiamenti di forma della sezione dei camini devono essere raccordati fra loro con tronchi intermedi, a pareti formanti tra loro inclinazione non superiore a 1/5.

 6.13. - Al piede di ogni tratto ascendente del camino deve essere costituita una camera per la raccolta e lo scarico dei materiali solidi.

 6.14. - Nella parte inferiore di ogni camera deve essere sempre praticata un’apertura munita di sportello di chiusura a tenuta d’aria, formato con una doppia parete metallica, per la facile estrazione dei depositi e l’ispezione dei canali.

 6.15. - Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.

 6.16. - Le bocche possono terminare con mitrie o comignoli di sezione utile d’uscita non inferiore al doppio della sezione del camino, conformati in modo da non ostacolare il tiraggio e favorire la dispersione dei fumi nell’atmosfera.

 6.17. - Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta, salvo deroghe particolari, considerate nei regolamenti comunali di igiene, che i comuni potranno concedere ad istanza degli interessati, su conforme parere del competente comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico. In ogni caso, dovrà essere rispettata la norma che i camini possano sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta, diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.

 6.18. - Per la porzione di camino sporgente dal tetto o dalla copertura dell’edificio, non può essere imposta un’altezza di costruzione superiore a metri cinque.

6.19. - I camini devono essere costituiti con strutture e materiali impermeabili ai gas, resistenti ai fumi e al calore. Uguali requisiti devono essere posseduti da eventuali elementi prefabbricati impiegati nella costruzione dei camini, sia singolarmente che nell’insieme.

 6.20. - I camini devono risultare per tutto il loro sviluppo, ad eccezione del tronco terminale emergente dalla copertura degli edifici, sempre distaccati dalle murature circostanti e devono essere circondati da una controcanna continua formante intercapedine di caratteristiche tali da non permettere nel caso di tiraggio naturale cadute della temperatura dei fumi mediamente superiori ad un grado centigrado per ogni metro del loro percorso verticale (superata dall’emanazione della norma UNI 9615 del dicembre 1990).

 6.21- Le pareti dell'intercapedine che danno verso ambienti abitati devono essere sufficientemente resistenti agli urti.

 6.22 - I tratti dei camini a tiraggio naturale che si sviluppano all'interno dei fabbricati possono, in aggiunta alla intercapedine, essere provvisti di adeguato rivestimento coibente, in modo tale che sia sempre rispettata la condizione che la caduta di temperatura risulti mediamente inferiore ad un grado centigrado per metro di sviluppo verticale.

6.23. - Le sezioni dei camini aventi forma non circolare devono avere gli angoli arrotondati con raggio non inferiore a 2 cm. Le pareti interne dei camini devono risultare lisce per tutto il loro sviluppo.

6.24. - Alfine di consentire con facilità rilevamenti e prelevamenti di campioni devono essere predisposti alla base del camino due fori allineati sull’asse del camino, uno del diametro di mm 50 ed uno del diametro di mm 80, con relativa chiusura metallica, e, nel caso di impianti aventi potenzialità superiore a 500.000 Kcal/h, anche due identici fori alla sommità, distanti dalla bocca non meno di cinque volte il diametro medio della sezione del camino, con un minimo di m. 1,50, in posizione accessibile per le verifiche.

6.25. - I fori da 80 mm devono trovarsi in un tratto rettilineo del camino, e a distanza non inferiore a 5 volte la dimensione minima della sezione retta interna da qualunque cambiamento di direzione o di sezione. Qualora esistano impossibilità tecniche di praticare i fori alla base del camino alla distanza stabilita, questi possono essere praticati alla sommità del camino con distanza minima dalla bocca di m. 1,5, in posizione accessibile per le verifiche.

 7. - Canali da fumo

 7.1. - I canali da fumo degli impianti termici devono avere in ogni loro tratto un andamento suborizzontale ascendente con pendenza non inferiore al 5%. I canali da fumo al servizio di impianti di potenzialità uguale o superiore a 1.000.000 di kcal/h possono avere pendenza non inferiore al 2 per cento.

 7.2. - La sezione dei canali da fumo deve essere, in ogni punto del loro percorso, sempre non superiore del 30% alla sezione del camino e non inferiore alla sezione del camino stesso.

 7.3.- Per quanto riguarda la forma, le variazioni ed i raccordi delle sezioni dei canali da fumo e le loro pareti interne devono essere osservate le medesime norme prescritte per camini.

 7.4. - I canali da fumo devono essere costituiti con strutture e materiali aventi le medesime caratteristiche stabilite per i camini.

 7.5. - I canali da fumo devono avere per tutto il loro sviluppo un efficace e duraturo rivestimento coibente, tale che la temperatura delle superfici esterne non sia in nessun punto mai superiore a 50°C. E’ ammesso che il rivestimento coibente venga omesso in corrispondenza dei giunti di dilatazione e degli sportelli d ispezione dei canali da fumo, nonché dei raccordi metallici con gli apparecchi di cui fanno parte i focolari.

 7.6. - I raccordi fra i canali da fumo e gli apparecchi di cui fanno parte i focolari devono essere esclusivamente metallici, rimovibili con facilità e dovranno avere spessore non inferiore ad 1/100 del loro diametro medio, nel caso di materiali ferrosi comuni, e spessore adeguato, nel caso di altri metalli.

 7.7. - Sulle pareti dei canali da fumo devono essere predisposte aperture per facili ispezioni e pulizie, ad intervalli non superiori a 10 metri, ed una ad ogni testata di tratto rettilineo. Le aperture dovranno essere munite di sportelli di chiusura a tenuta d’aria, formati con doppia parete metallica.

 7.8.- Nei canali da fumo dovrà essere inserito un registro qualora gli apparecchi di cui fanno parte i focolari non possiedano propri dispositivi per la regolazione del tiraggio.

 7.9. - Al  fine di consentire con facilità rilevamenti e prelevamenti di campioni, devono essere predisposti sulle pareti dei canali da fumo due fori, uno del diametro di mm 50 ed uno del diametro di mm 80, con relative chiusure metalliche, in vicinanza del raccordo con ciascun apparecchio di cui fa parte un focolare.

 7.10. - La posizione dei fori rispetto alla sezione ed alle curve o raccordi dei canali deve rispondere alle stesse prescrizioni date per i fori praticati sui camini.

 (...)

 

Legge 5 marzo 1990 n. 46

Norme per la sicurezza degli impianti.

Art. 1. - Ambito di applicazione

 1.- Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

 Art. 2. - Soggetti abilitati

 1.- Sono abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’art.1, tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20-9-1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8/8/1985, n. 433

 2 - L'esercizio delle attività di cui al comma 1, è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 3, da parte dell’imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività, di cui al medesimo comma 1, un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

 Art. 7. - Installazione degli impianti

 1.- Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte, utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte.

 3.- Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.

 Ari. 9. - Dichiarazione di conformità

 1.- Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art. 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all’art. 6.

 Art. 10. - Responsabilità del committente o del proprietario

 1.- Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 2.

 

 

D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447

Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti. (G.U. 15-2-1992, n. 38)

 Art. 1.-Ambito di applicazione

 5.- Per impianto del gas a valle del punto di consegna, s’intende l’insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all’apparecchio utilizzatore, l’installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l’apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione.

 Art. 4.- Progettazione degli impianti

 1.- Fatta salva l’applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all’art. 6 della legge è obbligatoria per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti impianti:

 e) per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate...

 f) per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera e) della legge, per il trasporto e l’utilizzazione di gas combustibile con portata termica superiore a 34,8 Kw.

 

  

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412

 Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

 Art. 1. - Definizioni

 1.- Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende:

f) per "impianto termico", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;

(...)

 

Art. 5 - Requisiti e dimensionamento degli impianti termici.

(...)

 9.- Gli edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei seguenti casi:

 -nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,

-ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,

-ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio

-trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,

-impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dell’impianto centralizzato.

Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate nei seguenti casi:

-mera sostituzione di generatori di calore individuali,

-singole ristrutturazioni degli impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari,

qualora nella versione iniziale non dispongano già di sistemi di evacuazione dei prodotti della

combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio.

 Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l’inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all’art. 1, comma 1 lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

10. - In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell’impianto termico che comportino l’installazione di generatori di calore individuali, esclusi i casi di mera sostituzione di questi ultimi, è prescritto l’impiego di generatori isolati rispetto all’ambiente abitato, da realizzare ad esempio mediante apparecchi di tipo C (secondo classificazione delle norme tecniche UNI 7129) oppure apparecchi di qualsiasi tipo, se installati all’esterno o in locali tecnici adeguati. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di incompatibilità con il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione già esistente. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della suddetta normativa UNI 7129) devono essere muniti all’origine di un dispositivo di controllo dell’evacuazione dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nel foglio aggiornamento UNI 7271 FA-2 del dicembre 1991.

 

 

 

CTI-UNI 8364 febbraio 1984

1. Scopo e campo d’applicazione

 La presente norma fornisce istruzioni per il controllo e la manutenzione degli impianti termici aventi una potenza termica al focolare non minore di 35 Kw (30.000 kcal/h), destinati ad usi civili ed in particolare al riscaldamento dei locali ed alla produzione di acqua calda per usi igienici.

 7.  Camere di combustione e condotti del fumo

 7.1.- Manutenzione delle camere di combustione

 7.1.1.- Alla fine di ogni periodo di attività, occorre effettuare la pulizia delle camere di combustione.

 7.1.2.- All’atto della pulizia occorre controllare e, se occorre, ripristinare gli eventuali materiali refrattari: pigiate, rivestimenti cono protezione bruciatori, altare (nei generatori a combustibile solido), ecc.

 7.2.- Controlli della tenuta delle camere di combustione

 Almeno una volta l’anno occorre assicurarsi della tenuta delle camere di combustione dei generatori di calore a tiraggio naturale, provvedendo alla sigillatura delle fessure eventualmente rilevate tra il generatore e il basamento e tra gli elementi (nel caso di generatore ad elementi scomponibili), così da evitare infiltrazioni d’aria.

 7.3.- Manutenzione dei condotti del fumo

 7.3.1.- Occorre periodicamente effettuare la pulizia dalle fuliggini di tutti i condotti del fumo, raccordi dal generatore, eventuali canali fumari, camino, camerette di raccolta previste alla base di ogni tronco ascendente.

 7.3.2.- La periodicità dipende dal combustibile usato, dalla qualità della combustione e dalla durata del funzionamento. Di massima si prevede una periodicità quinquennale per focolari a gas, quadriennale per focolari a combustibili liquidi, triennale per focolari a combustibili solidi.

 7.4.- Controllo della tenuta dei condotti del fumo

Almeno in occasione della pulizia dei condotti del fumo, occorre controllarne la tenuta accertando, durante il funzionamento a regime del generatore, la differenza tra il contenuto di CO all’uscita dei fumi del generatore e quella alla base e alla sommità del camino. Le fenditure o lesioni da cui entra l’aria devono essere sigillate.

7.5. - Controllo del tiraggio

 Almeno all’inizio di ogni periodo di attività occorre effettuare, durante il funzionamento a regime, una misura del tiraggio all’ingresso delle camere di combustione ed alla base del camino, verificando la loro eventuale difformità dai valori di collaudo, che denuncia ostruzioni o altri inconvenienti nei condotti di fumo.

 

CTI-UNI 9731 giugno 1990

Camini. Classificazione in base alla resistenza termica. Misure e prove.

1. Scopo

 La presente norma contiene la classificazione di un camino (o di una serie di camini) in base alla resistenza termica ed indica le relative modalità di misura e calcolo.

 4. Classificazione in base alla resistenza termica

 La classificazione in base alla resistenza termica dei camini viene fatta in modo convenzionale, basandosi sui risultati della prova e sulla dichiarazione del costruttore. Si utilizza il risultato della prova a 200°C, eventualmente esteso a tutta la serie di appartenenza del camino per il quale è calcolata la resistenza termica, e si classifica il camino (ed eventualmente la serie) nel modo seguente:

 Classe A                     R>0,65 m2K/W

Classe B             0,65>R>0,22 m2K/W

Classe C             0,22>R>0,12 m2K/W

Classe D             0,12>R>0,07 m2K/W

 

CTI-UNI 9615 dicembre 1990

Calcolo delle dimensioni interne dei camini.  Definizioni,  procedimenti di calcolo fondamentali.

1. Scopo e campo di applicazione

La presente norma indica i fondamenti per il calcolo delle dimensioni dei camini, ad esclusione dei camini collegati a più focolai. La norma deve essere impiegata per il calcolo di camini e canali da fumo di tutti i tipi, per focolai con combustibili solidi, liquidi e gassosi, e per tutte le potenze termiche. Essa può essere anche impiegata per condotti dell’aria.

( segue una complessa serie di formule che prevede l'impiego di 23 diversi parametri e circa 80 passaggi matematici per la risoluzione del calcolo. Roba da professionisti. )

 

 

CTI-UNI 7129 gennaio 1992

1.- Generalità 1.1 - Scopo

 La presente norma ha lo scopo di fissare i criteri per la progettazione, l’installazione, la messa in servizio e la manutenzione degli impianti domestici e similari per l’utilizzazione dei gas combustibili distribuiti per mezzo di canalizzazioni.

 1.2. - Campo di applicazione

 La presente norma si applica:

a) alla costruzione ed ai rifacimenti di impianti o di parte di essi, comprendenti il complesso delle tubazioni e degli accessori che distribuiscono il gas a valle del contatore (impianti interni);

b) alla installazione di apparecchi aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kw (30.000 kcal/h);

 e) alla ventilazione dei locali in cui detti apparecchi sono installati;

 d) allo scarico dei prodotti della combustione.

4. - Scarico dei prodotti della combustione

4.1. - Generalità

A seconda del modo in cui avviene l’evacuazione dei prodotti della combustione, gli apparecchi a gas si distinguono in:

Tipo A - apparecchi previsti per non essere collegati ad un condotto od ad un dispositivo speciale di evacuazione dei prodotti della combustione verso l’esterno del locale in cui sono installati.

Tipo B - apparecchi previsti per essere collegati ad un condotto di evacuazione dei prodotti della combustione verso l’esterno del locale: l’aria comburente è prelevata direttamente nell’ambiente dove gli apparecchi sono installati.

Tipo C - apparecchi nei quali il circuito di combustione (presa dell’aria comburente, camera di combustione, scambiatore, evacuazione dei prodotti della combustione) è stagno rispetto al locale in cui sono installati.

 Gli apparecchi di tipo B e di tipo C possono essere a tiraggio naturale o a tiraggio forzato.

4.2. - Apparecchi di tipo A

 Sono apparecchi di piccola potenza e con funzionamento continuo o discontinuo. La potenza massima, i limiti al loro impiego, la loro ubicazione e le particolari prescrizioni per la ventilazione dei locali in cui sono installati, sono indicati in 2.5.1.5.

 4.3. - Apparecchi di tipo B a tiraggio naturale

 Gli apparecchi a gas, muniti di attacco per il tubo di scarico dei fumi, devono avere un collegamento diretto a camini o canne fumarie di sicura efficienza.

 4.3.1. - Collegamento a camini e/o a canne fumarie

 Il raccordo degli apparecchi ad un camino o ad una canna fumaria avviene a mezzo di canali da fumo. I canali da fumo devono essere collegati al camino od alla canna fumaria nello stesso locale in cui è installato l’apparecchio, o, tutt’al più, nel locale contiguo, e devono rispondere ai seguenti requisiti:

 4.3.1.1. - essere a tenuta e realizzati in materiali adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore ed all’azione dei prodotti della combustione e delle loro eventuali condense. In qualsiasi punto del canale da fumo e per qualsiasi condizione esterna, la temperatura dei fumi deve essere superiore a quella del punto di rugiada.

4.3.1.2. - essere collegati a tenuta; se vengono impiegati materiali a tale scopo, questi devono essere resistenti al calore ed alla corrosione;

4.3.1.3. - essere collocati in vista, facilmente smontabili ed installati in modo da consentire le normali dilatazioni termiche.

4.3.1.4. - per gli apparecchi con scarico verticale, essere dotati di un tratto verticale di lunghezza non minore di due diametri misurati dall’attacco del tubo di scarico.

4.3.1.5. - avere, dopo il tratto verticale, per tutto il percorso rimanente, andamento ascensionale, con pendenza minima del 3%.La parte ad andamento suborizzontale non deve avere una lunghezza maggiore di ¼ dell’altezza del camino o della canna fumaria, e comunque non deve avere una lunghezza maggiore di 2.500 mm, salvo verifica secondo il metodo generale di calcolo di cui alle norme UNI vigenti;

4.3.1.6. - avere cambiamenti di direzione in numero non superiore a tre, compreso il raccordo di imbocco al camino e/o alla canna fumaria, realizzati con angoli interni maggiori di 900.I cambiamenti di direzione devono essere realizzati unicamente mediante l’impiego di elementi curvi;

4.3.1.7. - avere, per gli apparecchi con tubo di scarico posteriore o laterale, una lunghezza del tratto suborizzontale non maggiore di 1/4 dell’altezza efficace del camino o della canna fumaria, e comunque non maggiore di 1.500 mm, e non più di due cambiamenti di direzione, compreso il raccordo di imbocco al camino e/o alla canna fumaria, salvo verifica secondo il metodo generale di calcolo di cui alle nome UNI vigenti;

4.3.1.8. - avere l’asse del tratto terminale di imbocco perpendicolare alla parete interna opposta del camino o della canna fumaria: il canale da fumo deve inoltre essere saldamente fissato a tenuta all’imbocco del camino o della canna fumaria, senza sporgere all’interno.

4.3.1.9. - avere, per tutta la sua lunghezza, una sezione non minore di quella dell’attacco del tubo di scarico dell’apparecchio. Nel caso poi in cui il camino o la canna fumano avessero un diametro minore di quello del canale da fumo, dovrà essere effettuato un raccordo conico in corrispondenza dell’imbocco;

4.3.1.10. - non avere dispositivi di intercettazione (serrande): se tali dispositivi fossero già in opera devono essere eliminati;

4.3.1.11. - distare almeno 500 mm da materiali combustibili e/o infiammabili; se tale distanza non potesse essere mantenuta occorre provvedere ad una opportuna protezione specifica al calore;

4.3.1.12. - ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione; è consentito convogliare nello stesso canale da fumo un massimo di due apparecchi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) i due apparecchi abbiano una portata termica diversa al massimo del 30% l’uno rispetto all’altro e siano installati nello stesso locale;

b) la sezione della parte di canale da fumo comune ai due apparecchi sia almeno uguale alla sezione del canale da fumo dell’apparecchio di maggior portata moltiplicata per il rapporto Pc /P1, essendo Pc la somma delle portate termiche dei singoli apparecchi e P1 la portata termica più elevata.

 Due apparecchi, con le limitazioni di cui al punto a) precedente, possono essere anche raccordati direttamente allo stesso camino od alla stessa canna fumaria: in tal caso la distanza verticale intercorrente fra gli assi degli orifizi di imbocco deve essere almeno di 250 mm.

 Non è invece consentito convogliare nello stesso canale da fumo lo scarico di apparecchi a gas e quello di altri generatori di calore funzionanti con combustibili diversi.

 E’ pure vietato convogliare nello stesso canale da fumo lo scarico di apparecchi a gas ed i canali provenienti da cappe sovrastanti gli apparecchi di cottura.

 4.3.2. - Canne fumarie/Camini

 4.3.2.1. - Generalità

 Una canna fumaria/camino per l’evacuazione nell’atmosfera dei prodotti della combustione di apparecchi a tiraggio naturale deve rispondere ai seguenti requisiti:

-essere a tenuta dei prodotti della combustione, impermeabile e termicamente isolata/o (secondo quanto prescritto dalla norma in proposito);

-essere realizzata/o in materiali adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore ed all’azione dei prodotti della combustione e delle loro eventuali condense;

-avere andamento verticale ed essere priva/o di qualsiasi strozzatura in tutta la sua lunghezza;

-essere adeguatamente coibentata/o per evitare fenomeni di condensa o di raffreddamento dei fumi, in particolare se posta/o all’esterno dell’edificio od in locali non riscaldati;

-essere adeguatamente distanziata/o, mediante intercapedine d’aria o isolanti opportuni, da materiali combustibili e/o facilmente infiammabili.

-avere al di sotto dell’imbocco del primo canale da fumo una camera di raccolta di materiali solidi ed eventuali condense, di altezza pari almeno a 500 mm. L’accesso a detta camera deve essere garantito mediante un’apertura munita di sportello metallico di chiusura a tenuta d’aria;

-avere sezione interna di forma circolare, quadrata o rettangolare: in questi ultimi due casi gli angoli devono essere arrotondati con raggio non inferiore a 20 mm; sono ammesse tuttavia anche sezioni idraulicamente equivalenti;

-essere dotata/o alla sommità di un comignolo, rispondente ai requisiti di cui in 4.3.3, essere priva/o di mezzi meccanici di aspirazione posti alla sommità del condotto;

-in un camino che passa entro od è addossato a locali abitati non deve esistere alcuna sovrappressione.

 Per gli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale si possono avere:

Camini singoli (vedere 4.3.2.2)

Canne fumarie collettive ramificate (vedere 4.3.2.3)

 4.3.2.2. - Camini singoli

Le dimensioni interne di alcuni tipi di camini sono contenute nei prospetti 1, 2, 3 e 4 dell’appendice E. Tali prospetti coprono il campo di potenza termica nominale 10-30 Kw (corrispondente a circa 12-35 kw di portata termica) e il campo di temperatura di uscita dei fumi dall’apparecchio da 1000C a 190 0C, e prevedono l’impiego di camini coibentati di refrattario e/o muratura e metallici; essi sono impiegabili entro i limiti delle condizioni generali e particolari di applicabilità, rappresentative di situazioni costruttive ed impiantistiche correnti, contenute nella stessa appendice.

 Nel caso che i dati effettivi di impianto non rientrino nelle condizioni di applicabilità o nei limiti delle tabelle si dovrà procedere al calcolo del camino secondo le norme UNI vigenti.Si dovrà anche eseguire il calcolo con i dati effettivi di impianto per tutte le posizioni dei prospetti in cui non sono indicate le dimensioni delle sezioni

 Per gli apparecchi che possono funzionare a potenza termica variabile si deve inoltre controllare che alla potenza termica minima la temperatura della parete interna allo sbocco del camino sia maggiore della temperatura di rugiada dei fumi.

 4.3.2.3. - Canne fumarie collettive ramificate c.c.r.

 Negli edifici multipiano, per l’evacuazione a tiraggio naturale dei prodotti della combustione, possono essere utilizzate canne collettive ramificate (c.c.r.), purché rispondano, oltre che ai requisiti indicati in 4.3.2.1 anche ai seguenti:

-la c.c.r. deve avere andamento perfettamente rettilineo e verticale e non deve subire restringimenti o variazioni di sezione;

-la c.c.r. deve sempre essere dotata alla sommità di un comignolo, rispondente ai requisiti di cui in 4.3 3 e che per le sue particolari caratteristiche, funzioni anche da aspiratore statico;

-l’uso della c.c.r. vieta l’impiego di qualsiasi mezzo ausiliario di aspirazione posto alla sommità del condotto;

-l’uso delle c.c.r. consente solo l’allacciamento ai condotti secondari di apparecchi alimentati con il medesimo combustibile, del medesimo tipo e con portate termiche nominali che non differiscono più del 30% in meno rispetto alla massima portata termica allacciabile; lo scarico delle esalazioni delle cappe delle cucine deve avere una canna collettiva ramificata o camini singoli adibiti solo a tale uso;

-ad una c.c.r. deve essere collegato un solo apparecchio per piano;

- il numero massimo di piani servibili da una c.c.r. deve essere rapportato alla effettiva capacità di evacuazione del collettore principale, il quale, comunque, non deve ricevere più di 5 immissioni provenienti dai relativi condotti secondari, cioè una c.c.r. può servire al massimo uno stabile di 6 piani, in quanto l’ultimo condotto secondario, sempre facente parte della c.c.r. scarica direttamente nell’atmosfera, tramite lo stesso comignolo, senza immettersi nel condotto principale; nel caso di stabili di notevole altezza dovranno essere installate due o più canne collettive ramificate;

-il condotto secondario della c.c.r. deve avere, per tutti i piani, un’altezza almeno pari a quella di un piano ed entrare nel collettore con un angolo non minore di 135°;

-l’altezza minima al di sopra dell’imbocco dell’ultimo apparecchio nel secondario sino al comignolo deve essere pari a 3 metri;

-il dimensionamento delle canne fumarie collettive ramificate deve essere eseguito e certificato dalle aziende costruttrici o da tecnici qualificati, tenendo conto dei dati specifici relativi alla installazione degli apparecchi ed alla ubicazione dello stabile.

 4.3.3. - Comignoli

 Dicesi comignolo il dispositivo posto generalmente a coronamento di un camino singolo o di una canna fumaria collettiva ramificata atto a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione.

Esso deve soddisfare ai seguenti requisiti:

-avere sezione utile di uscita non minore del doppio di quella del camino o della canna fumaria collettiva ramificata sul quale è inserito;

-essere conformato in modo da impedire la penetrazione nel camino o nella canna fumaria della pioggia e della neve.

-essere costruito in modo che, anche in caso di venti di ogni direzione ed inclinazione, venga comunque assicurato lo scarico dei prodotti della combustione.

 La quota di sbocco (dove per quota di sbocco si intende quella che corrisponde alla sommità del camino/canna fumaria, indipendentemente da eventuali comignoli) deve essere al di fuori della cosiddetta zona di reflusso, al fine di evitare la formazione di contropressioni, che impediscano il libero scarico nell’atmosfera dei prodotti della combustione. E’ necessario quindi che vengano adottate le altezze minime indicate negli schemi seguenti:

 vedi schemi in "Correzione dei difetti"

 4.4. - Apparecchi di tipo B a tiraggio forzato

4.4.1. - Generalità

 Si intende per apparecchio a tiraggio forzato un apparecchio in cui l’evacuazione dei prodotti della combustione avviene tramite un dispositivo meccanico (ventilatore) facente parte integrante dell’apparecchio.

 Un apparecchio a tiraggio forzato deve essere specificatamente costruito a tale scopo: è pertanto vietata la trasformazione di un apparecchio a tiraggio naturale in uno a tiraggio forzato.

4.4.2. - Evacuazione dei prodotti della combustione

 Gli apparecchi a tiraggio forzato non devono essere allacciati ad una canna fumaria collettiva ramificata. Lo scarico di ogni apparecchio a tiraggio forzato deve essere quindi canalizzato o verso un proprio camino, o direttamente all’esterno.

 4.4.2.1. - Scarico a mezzo di un camino

Anche per gli apparecchi di questo tipo il collegamento con il camino, per lo scarico dei prodotti della combustione, avviene a mezzo di canali da fumo, che devono rispondere ai seguenti requisiti:

-essere a tenuta e realizzati in materiali adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore ed all’azione dei prodotti della combustione e delle loro eventuali condense. In qualsiasi punto del canale da fumo e per qualsiasi condizione esterna, la temperatura dei fumi deve essere superiore a quella del punto di rugiada; l’impiego di condotti corrugati non è consentito;

-essere collegati a tenuta; se vengono impiegati materiali a tale scopo, questi devono essere resistenti al calore ed alla corrosione;

-essere collocati in vista, facilmente smontabili ed installati in modo da consentire le normali dilatazioni termiche;

-avere lunghezza compresa fra quella minima e quella massima indicate dal costruttore dell’apparecchio, che specificherà anche dimensioni e sviluppo, in funzione della potenza del ventilatore, facente parte integrante dell’apparecchio stesso;

-avere l’asse della sezione terminale di imbocco perpendicolare alla parete opposta interna del camino: il canale da fumo deve inoltre essere saldamente fissato a tenuta all’imbocco del camino;

-non avere dispositivi di intercettazione (serrande): se tali dispositivi fossero già in opera, devono essere rimossi;

-distare almeno 500 mm da materiali combustibili e/o infiammabili; se tale distanza non potesse essere realizzata occorre provvedere ad una opportuna protezione specifica al calore;

-ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione.

Per il camino valgono invece i requisiti già indicati per gli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale in 4.3.2.1.